Incidente? Tempi duri per i famosi “testimoni di comodo”, per incidenti senza danni a persone l’identificazione di testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.
I nomi dei testimoni dovranno anche essere inseriti nella banca dati dei sinistri, per evitare qualunque forma di abuso.
– Nel caso di danni a persone si farà riferimento ad una Tabella unica nazionale per il risarcimento riportante il valore in denaro per ogni singolo punto di invalidità, con coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, tabella che sarà aggiornata annualmentee
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